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Protezione speciale via PEC: il Tribunale di Firenze dà ragione al richiedente
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Protezione speciale via PEC: il Tribunale di Firenze dà ragione al richiedente

La Questura non può rifiutare una domanda di protezione speciale inviata via PEC dal difensore. Lo ha stabilito un giudice fiorentino a favore di un cittadino del Bangladesh.

الحماية الخاصة عبر البريد الإلكتروني المعتمد: محكمة فلورنسا تنصف المتقدم

لا يحق لمكتب الشرطة رفض طلب الحماية الخاصة المُرسَل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قِبل المحامي. هذا ما قرّرته محكمة فلورنسا لصالح مواطن بنغلاديشي.

Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a un cittadino del Bangladesh la cui domanda, inviata via PEC dal difensore alla Questura il 19 aprile 2025, era stata rigettata come inammissibile. Il giudice ha stabilito che il canale della PEC è legittimo per presentare istanza di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del Testo Unico sull'Immigrazione. La decisione apre una strada importante per chi si trova in Italia senza permesso di soggiorno valido e intende avvalersi di un avvocato per regolarizzare la propria posizione.
اعترفت محكمة فلورنسا بحق مواطن بنغلاديشي في الحماية الخاصة، بعد أن رفض مكتب الشرطة طلبه الذي أرسله محاميه عبر البريد الإلكتروني المعتمد في 19 أبريل 2025، معتبرًا إياه غير مقبول. وأكد القاضي أن استخدام البريد الإلكتروني المعتمد وسيلةً لتقديم طلب الحماية الخاصة وفق المادة 19، الفقرة 1.1 من القانون الموحد للهجرة أمرٌ مشروع. ويفتح هذا القرار طريقًا مهمًا أمام المقيمين في إيطاليا دون تصريح إقامة سارٍ والراغبين في الاستعانة بمحامٍ لتسوية أوضاعهم.
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Buona notizia per chi si trova in Italia in una situazione complicata dal punto di vista del permesso di soggiorno: il Tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a un cittadino del Bangladesh, e lo ha fatto dopo che la Questura aveva rifiutato di prendere in considerazione la sua domanda. Il motivo del rifiuto? La domanda era stata presentata via PEC — posta elettronica certificata — dal suo avvocato, e secondo la Questura non era un canale ammissibile. Il giudice ha detto l'esatto contrario.

Il richiedente aveva già alle spalle una storia di protezione internazionale: era un ex richiedente asilo. Il suo difensore aveva inviato la domanda di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del Testo Unico sull'Immigrazione direttamente alla Questura competente tramite PEC, il 19 aprile 2025. La Questura aveva rigettato l'istanza, considerandola inammissibile per via del canale usato. Il Tribunale di Firenze ha invece accertato che quella domanda era del tutto legittima e ha riconosciuto al cittadino bangladese il diritto alla protezione speciale che chiedeva. In sostanza: non puoi buttare fuori una domanda valida solo perché è arrivata via PEC.

Questa decisione è importante non solo per il singolo caso, ma per chiunque si trovi in una situazione simile. Molte persone — tra cui tanti cittadini di paesi arabi e africani presenti in Italia — si scontrano con ostacoli burocratici quando cercano di regolarizzare la propria posizione. Sapere che un tribunale ha riconosciuto la validità di una domanda inviata via PEC da un avvocato apre una strada concreta: non bisogna necessariamente passare per lo sportello fisico della Questura se si ha un difensore che agisce per conto proprio.

Info pratica: se ti trovi in Italia senza un permesso di soggiorno valido e pensi di avere i requisiti per la protezione speciale, rivolgiti a un avvocato o a un'associazione specializzata in diritto dell'immigrazione. La domanda può essere presentata anche tramite PEC dal tuo difensore direttamente alla Questura competente, come confermato da questa sentenza del Tribunale di Firenze. Per approfondire, consulta la scheda di Melting Pot dedicata alla protezione speciale.

خبر جيد لمن يجد نفسه في إيطاليا في وضع معقد على صعيد تصريح الإقامة: أصدرت محكمة فلورنسا حكمًا يعترف بحق مواطن بنغلاديشي في الحماية الخاصة، وجاء ذلك بعد أن رفضت مكتب الشرطة (Questura) النظر في طلبه. سبب الرفض؟ أن الطلب قُدِّم عبر البريد الإلكتروني المعتمد (PEC) من قِبل محاميه، وهو ما رأى المكتب أنه قناة غير مقبولة. لكن القاضي قرّر عكس ذلك تمامًا.

كان صاحب الطلب يحمل تاريخًا من الحماية الدولية، إذ كان من طالبي اللجوء سابقًا. أرسل محاميه طلب الحماية الخاصة استنادًا إلى المادة 19، الفقرة 1.1 من القانون الموحد للهجرة مباشرةً إلى مكتب الشرطة المختص عبر البريد الإلكتروني المعتمد، وذلك في 19 أبريل 2025. رفض المكتب الطلب معتبرًا إياه غير مقبول بسبب القناة المستخدمة. غير أن محكمة فلورنسا أكدت أن ذلك الطلب كان مشروعًا تمامًا، واعترفت للمواطن البنغلاديشي بحقه في الحماية الخاصة التي طالب بها. خلاصة القول: لا يمكن رفض طلب صحيح فقط لأنه وصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد.

هذا القرار مهم ليس للحالة الفردية فحسب، بل لكل من يجد نفسه في وضع مماثل. كثير من الأشخاص — من بينهم مواطنون من دول عربية وأفريقية مقيمون في إيطاليا — يصطدمون بعقبات بيروقراطية حين يسعون إلى تسوية أوضاعهم. معرفة أن محكمة اعترفت بصحة طلب أُرسل عبر البريد الإلكتروني المعتمد من قِبل محامٍ تفتح طريقًا ملموسًا: لا يُشترط بالضرورة التوجه إلى شباك مكتب الشرطة إذا كان ثمة محامٍ يتصرف نيابةً عنك.

معلومة عملية: إن كنت في إيطاليا دون تصريح إقامة سارٍ وتعتقد أنك تستوفي شروط الحماية الخاصة، فتوجّه إلى محامٍ أو جمعية متخصصة في قانون الهجرة. يمكن تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني المعتمد (PEC) من قِبل محاميك مباشرةً إلى مكتب الشرطة المختص، كما أكد ذلك هذا الحكم الصادر عن محكمة فلورنسا. للتعمق في الموضوع، راجع الدليل الذي تنشره Melting Pot حول الحماية الخاصة.

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